STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
ARTEM DOCERE A.P.S.
Associazione Nazionale Docenti Disegno e Storia dell’Arte
Art. 1 - Denominazione
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile, è stata costituita in data 13/06/2013 con atto registrato presso l’Agenzia provinciale di Modena il 05/07/2013, serie 3 al numero 6161, un'Associazione non commerciale, operante nei settori culturale, ricreativo e sociale che assume la denominazione “ARTEM DOCERE Associazione Nazionale Docenti Disegno e Storia dell’Arte”, con sede in Cento (FE), Viale della Libertà, 4, e sede virtuale presso i siti internet: www.artemdocere.it e http://artemdocere.jimdo.com/, gestiti dall’Associazione.
Successivamente, da Luglio 2014, ha variato l’indirizzo della sede legale in via Prampolini n.41, nello stesso comune; in seguito, va ad aggiornare il proprio originario statuto adeguandolo alle modifiche previste dal D.LGS. 117/2017, registrato all’Agenzia delle Entrate di Ferrara, in data 21 Giugno 2021 al numero 1663/3. Tale Associazione, dalla data odierna, assumerà la denominazione “ARTEM DOCERE Associazione Nazionale Docenti Disegno e Storia dell’Arte A.P.S.”
L’A.P.S. denominata ARTEM DOCERE Associazione Nazionale Docenti Disegno e Storia dell’Arte A.P.S., in breve “Artem Docere A.P.S.”, non ha fini di lucro, è indipendente, aconfessionale e apartitica, con durata illimitata e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
Art. 2 - Scopi dell’Associazione
L'Associazione “Artem Docere A.P.S.” si pone come punto di riferimento per i singoli individui ed enti che direttamente o trasversalmente operano nell’ambito della didattica delle arti visive e persegue i seguenti scopi a livello nazionale e internazionale:
- porre l’arte, in quanto somma di tutti i saperi dell’umanità, tra i fondamenti dell’educazione permanente del cittadino, per l’affermazione del ruolo prioritario che l’arte ha avuto ed ha nella storia e nella società, al fine della maturazione e della crescita umana e civile, per l’affermazione del cittadino fruitore e protagonista del bene comune;
- tutelare il sistema scolastico pubblico, fondamento di una società realizzata, pienamente democratica e civile, che assicuri a tutti i cittadini il diritto all’istruzione e garantisca il principio della libertà d’insegnamento;
- tutelare l’Istruzione Artistica nelle diverse forme disciplinari: Arte, Musica, Danza, attraverso il raccordo con l’Alta Formazione Artistica e le sue Istituzioni;
- ampliare i fondamenti pedagogici dell’insegnamento delle discipline artistiche nella scuola di ogni ordine e grado;
- ampliare i fondamenti pedagogici dell’insegnamento del Disegno e della Storia dell’arte in tutti gli ordini di scuola e indirizzi:
- per lo sviluppo della progettualità-creatività quale grande risorsa e abilità della persona;
- per le opportunità cognitive e culturali offerte dall’insegnamento del Disegno che, unito allo studio della Storia dell’arte, è approfondimento attorno alla dimensione progettuale dell’opera e contributo essenziale per il delinearsi del "pensiero grafico”, capacità di "vedere", di interrogarsi sulle forme del reale e dell’arte in un confronto ricco di relazioni;
- per la conoscenza dell’immenso patrimonio artistico italiano ed internazionale;
- per lo sviluppo di una coscienza collettiva consapevole che la ricchezza dei linguaggi visivi sono fonte e costruzione del pensiero nella multiculturalità;
- per la comprensione del patrimonio culturale delle diversità e delle diverse civiltà;
- per le opportunità educative, proprie della didattica dell’arte, i cui saperi esperti, contestuali e personali, e le metodiche concorrono alla costruzione della miglior relazione “docente/studente”;
- per la diffusione di modalità di apprendimento in cui lo studente sia al centro della relazione didattica;
- attraverso il miglioramento dei Piani di Studio e Linee Guida Nazionali.
- diffondere l’uso di innovazioni tecnologiche applicate alla didattica e alla metodologia per l’apprendimento del Disegno:
- per l’accrescimento di strumenti e risorse, competenze, abilità;
- per l’accrescimento di profili professionali coerenti ai traguardi internazionali.
- diffondere il valore delle sperimentazioni e della progettualità della didattica dell’arte in tutti gli ordini di scuole e nel territorio attraverso la messa in rete dei progetti didattici, eventi, seminari, workshops aperti a docenti, studenti, cittadini:
- quale collegamento dello studio all’esperienza diretta degli studenti, inteso come opportunità di lettura e confronto nei diversi ambiti della società, e alle realtà dell’arte nel presente;
- per la conoscenza e lo scambio tra le diverse realtà educative;
- per la condivisione e cooperazione di tutti i soggetti operanti nell’ambito della formazione e della ricerca artistica e culturale;
- per la partecipazione socio-relazionale di tutti i cittadini ad esperienze cognitivo-emotive;
- per il dialogo propositivo e interattivo con istituzioni museali rivolte alla didattica dell’arte;
- per una sempre più aperta e condivisa deontologia del metodo, approfondimento e sviluppo della “didattica dell’arte”.
- allargare gli orizzonti dell’educazione all’Arte e alla Storia dell’arte, rivolta a tutti i soggetti, studenti, educatori e cittadini, sul modello della “Didattica dell’Arte” e per la “Pratica dell’Arte”, attraverso laboratori d’idee e di esperienze creative; attraverso la pratica dell’“Arte-terapia”; attraverso la ricerca interdisciplinare volta all'elaborazione di nuove piattaforme e prodotti multimediali (software, siti web, e-book):
- per lo sviluppo della sfera emotiva e di abilità intellettive, di competenze specifiche culturali e umane che unificano tutti i saperi;
- per l’accrescimento dei mezzi espressivi e consapevolezze individuali;
- per attivare opportuni processi di integrazione di coloro che si trovano svantaggiati o in situazione di handicap.
- promuovere un sistema di aggiornamento professionale che favorisca l’autoaggior-namento e depenalizzi i costi sostenuti dal docente – rivolto ai docenti delle discipline artistiche di ogni ordine e grado dell’istruzione, ai formatori e a tutti i soggetti implicati nella ricerca, diffusione e valorizzazione della conoscenza e della pratica delle arti ed ai professionisti operanti nell’ambito psicologico, pedagogico e delle scienze umane:
- per favorire la trasmissione e lo scambio per la costruzione di un ambiente culturale condiviso basato sull’interdisciplinarietà e la trasversalità dell’arte rispetto ai saperi.
- lavorare per la convergenza delle esperienze e competenze, uniche nelle loro specificità proprie dell’Arte, all’apertura di canali volti al dibattito, all’approfondimento sulle pratiche artistiche contemporanee, alla riflessione sul ruolo dell’arte nella società del presente, sul ruolo educativo della scuola nella società, mettendo in contatto docenti, esperti, artisti, Enti ed Associazioni, Musei, Scuole, Accademie, Università, organi istituzionali nell’ambito del territorio nazionale ed internazionale;
- documentare e diffondere tali esperienze ed attività attraverso gli strumenti propri della comunicazione e dell’informazione contemporanea.
Art. 3 - Attività dell’Associazione
L'Associazione Nazionale “ARTEM DOCERE A.P.S.”, per il raggiungimento dei suoi fini, può compiere tutte le operazioni e strategie ritenute necessarie e utili dal Consiglio Direttivo:
- collaborazioni con Enti Pubblici, Istituzioni Scolastiche, Università, AFAM, Enti Museali, Istituti di Ricerca e tutela del patrimonio artistico, Istituzioni;
- sodalizi e accordi con associazioni affini e complementari per finalità.
Più precisamente, per il conseguimento degli scopi sociali, può agire attraverso qualsiasi forma:
- tramite Riconoscimenti e Accreditamenti Ministeriali; accordi con Regioni ed Enti locali;
- tramite la presentazione di progetti di iniziative, manifestazioni e corsi da sottoporre al finanziamento degli Enti pubblici e privati competenti, la partecipazione a Progetti e Azioni della Comunità Europea anche in partnership con altre Associazioni, Enti e Istituzioni pubbliche;
- tramite il reperimento di sponsors e contributi di qualunque forma, ivi comprese le quote associative;
- tramite qualsiasi forma prevista dalle vigenti leggi.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti; può anche conferire particolari incarichi di curatela ed attribuzioni ai soci, ai componenti, qualora intenda promuovere specifiche attività editoriali, di formazione, ed eventi artistico culturali, avvalendosi del Comitato Tecnico Artistico Editoriale per individuare le attività secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale (vedi Art. 13):
attività culturali: Convegni, Conferenze, Dibattiti, Seminari, Mostre, Proiezioni di film e documentari; Workshops, Corsi, Stages, Laboratori e Ateliers delle Arti nelle specificità proprie dei diversi e molteplici linguaggi visivi e musicali, tecniche, tecnologie e metodologie;
attività di formazione in presenza e a distanza: Corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, psicologi, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, cittadini;
attività editoriale: pubblicazioni cartacee, multimediali e on-line: in forma di “sussidi” per bollettini, atti di convegni, di seminari, degli studi e delle ricerche storico artistiche compiute, testi e compendi che alimentano mostre, convegni, ricerche specifiche e, più in generale, sussidi testuali e didattici; in forma di “quaderni” per la Cultura della Didattica dell’arte e la documentazione dei progetti didattici,
- in particolare, tramite iscrizione al Servizio Internazionale ISBN, avvalendosi della denominazione “edizioni artemdocere”, l’associazione può svolgere specifiche funzioni editoriali, dando vita a pubblicazioni singole e in forma di collana, le cui opere librarie, cartaceo e/o digitale, possono essere poste in vendita e affidate a concessionari per la distribuzione nazionale;
- l’Associazione può inoltre redigere apposito accordo editoriale con i singoli autori per il riconoscimento dei relativi diritti;
- i proventi ottenuti con le vendite, fatte salve le competenze degli autori, in via marginale e senza scopo di lucro, sono finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali e per l’autofinanziamento.
- Le attività sono svolte grazie alle prestazioni fornite dai propri associati, da membri del Comitato Tecnico Artistico Editoriale (vedi Artt. 13 e 14), o da personale qualificato individuato all’interno o all’esterno di essa, dietro specifico incarico affidato con delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente (soggetto a ratifica del C.D.) e compensato secondo le norme vigenti o soggetto a rimborso delle spese documentate o autocertificate a seconda delle tipologie di prestazioni.
- Al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, l’Associazione persegue un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplina, nel pieno rispetto della trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione di immobili e mobili necessari al raggiungimento dell’oggetto sociale.
- Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; potrà inoltre organizzare viaggi e soggiorni finalizzati allo scambio tecnico artistico culturale, a livello nazionale e internazionale;
- L’Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori; potrà inoltre, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.
Art. 4 - Gli Associati
L'Associazione “ARTEM DOCERE A.P.S.” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità prefissate, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato.
- Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, minorenni o maggiorenni, gli enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale, ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I minori di 18 anni possono essere soci solo previo consenso dei genitori o di chi esercita la potestà.
- I soci si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione. La qualità di Socio si intende piena ed assoluta, con parità di diritti e doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra i soci.
Art. 5 - Ammissione, recesso ed esclusione dei soci
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente,
presentata al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull’ammissione o meno: il socio non ammesso può chiedere il riesame della domanda presentando ricorso entro trenta giorni all’Assemblea ordinaria.
- Il domicilio dei soci per i loro rapporti con l’Associazione è quello indicato sul libro dei
Soci all’atto dell’iscrizione; ogni successiva variazione dei recapiti dovrà essere comunicata dal socio interessato a mezzo di lettera o comunicazione e-mail inviata al Presidente del Consiglio Direttivo.
- È esclusa la partecipazione temporanea dei Soci all’Associazione. La qualità di
associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può sempre recedere dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 c.c., con
comunicazione scritta da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, o invio tramite pec. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno solare in corso al momento della espressione della volontà di recesso medesimo, purché la relativa comunicazione sia stata effettuata almeno tre mesi prima del 31 dicembre dello stesso anno.
L’esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, e avallata
dall’Assemblea dei Soci, per i seguenti motivi:
- quando il socio non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- quando il socio non abbia ottemperato al versamento della quota associativa nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- quando in qualunque modo la condotta del socio abbia arrecato danni morali o materiali all’Associazione o sia risultata contraria o non compatibile con gli scopi dell’Associazione;
- per gravi motivi in genere.
Tale delibera debitamente motivata verrà comunicata all’interessato a mezzo di lettera
raccomandata: entro trenta giorni, il socio escluso potrà ricorrere all’Assemblea, la quale deciderà alla sua prima riunione inappellabilmente, a semplice maggioranza dei presenti, salvo il diritto del socio di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ex art. 24 Cod. Civile.
I soci receduti o esclusi, così come pure gli eredi del socio defunto, non hanno alcun
diritto sul patrimonio della Associazione, né alla restituzione in tutto od in parte della quota associativa, dei contributi o delle donazioni da questi rispettivamente versati o prestate.
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
- Tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e i soci onorari hanno diritto ad essere informati su tutte le attività e le iniziative di cui l’associazione si fa promotrice. Gli associati minorenni e maggiorenni hanno gli stessi diritti e obblighi sociali: hanno diritto di partecipare alle assemblee; hanno diritto di voto e deliberano per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
- Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, nonché, con l’eccezione dei soci onorari, al pagamento delle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Il Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- quote associative;
- contributi, elargizioni, donazioni e lasciti degli associati o di terzi;
- eventuali proventi dalle attività della Associazione;
- avanzi di gestione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, che verranno utilizzati per il conseguimento degli scopi dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 8 - Il Bilancio
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio preventivo e quello consuntivo; il Bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile: essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione ovvero pubblicati sul sito on-line dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
Art. 9 - Trasferimento sede
La sede legale dell’associazione può essere trasferita in Italia e all’estero con modifica statutaria. Eventuali trasferimenti della sede legale all’interno del medesimo comune potranno essere effettuali senza variare il presente Statuto. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite, soppresse o trasferite sedi secondarie, uffici, agenzie, rappresentanza.
Art. 10 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle eventuali quote associative, che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati condannati a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. Gli amministratori rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi.
Art. 11 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali e dai soci onorari e può essere ordinaria e straordinaria: ogni Socio ha diritto ad uno ed un solo voto. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione, in particolare:
- approva il bilancio e preventivo consuntivo;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo:
- avalla le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo.
Essa viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del Bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto
- lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 12. – Deliberazioni dell’Assemblea
- L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente: qualora anche quest’ultimo sia assente, l’Assemblea elegge al proprio interno, con la maggioranza dei voti, un presidente.
- Il Segretario o, in caso di sua assenza, un segretario eletto temporaneamente tra gli associati presenti, redige il Verbale delle deliberazioni che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma di comunicazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo – compresi fax, SMS, e-mail – e l’affissione dell’avviso nell’albo on line e/o nella sede sociale.
- La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno della prima.
- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano (di persona o per delega) tutti i soci.
- L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi collegati via audio/video; le riunioni in audio/video conferenza sono ammesse, purché sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.
- Gli intervenuti avranno diritto di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- l’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, tipicamente per delibere sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo/Statuto, è valida con la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è valida con la presenza di almeno la metà di tutti gli associati e delibera a maggioranza; in terza convocazione, è valida con la presenza di un terzo degli associati e delibera a maggioranza.
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno 3/4 degli associati.
Art. 13. – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Nazionale “ARTEM DOCERE A.P.S.”. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre e non più di undici membri eletti dall’Assemblea degli associati. Si riunisce in media 3 volte all’anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- almeno due terzi dei componenti, su richiesta motivata;
- almeno il 30% dei soci su richiesta motivata e scritta.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano in video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Al Consiglio Direttivo compete la direzione tecnica delle attività istituzionali dell’Associazione. All’atto dell’elezione, il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario del Consiglio Direttivo. Potrà provvedere in sede di nomina, o successivamente, ad attribuire specifici incarichi ai Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi Comitati che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo il bilancio preventivo stabilire gli importi delle quote associative annuali e/o mensili e degli eventuali contributi facoltativi degli associati;
- deliberare l’accettazione di donazioni, eredità, elargizioni e contributi che pervengano alla Associazione;
- deliberare i Regolamenti ed i Codici di Comportamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, i piani di lavoro e tutte le iniziative conseguenti alle delibere della Assemblea per il raggiungimento degli scopi della Associazione.
- decidere integrazioni e modifiche allo statuto limitatamente al recepimento di intervento di novità normative vincolanti.
Per tutte le attività organizzative esso potrà avvalersi di persone od Enti specializzati, conferendo all’uopo incarichi, deleghe e mandati. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo, anche on-line, dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri ed è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14. – Presidente e Vice Presidente, Tesoriere e Segretario
Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Al Presidente spetta la firma ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
In caso di dimissioni o revoca del Presidente ne fa le veci, a tutti gli effetti, il Vice Presidente che ricoprirà tale carica fino a diversa deliberazione dell’Assemblea.
Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente e dai Consiglieri, provvede affinché le finalità dell’Associazione vengano perseguite. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, o delegare il Tesoriere, e procedere ai pagamenti e agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di incarichi e attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere é responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell’associazione. E’ tenuto ad aggiornare il Presidente e i consiglieri dello stato dei conti dell’associazione. Il Tesoriere collabora con il Consiglio Direttivo al fine di redigere annualmente il bilancio di previsione e il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’associazione.
Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle assemblee degli associati e del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione e redazione di tutta l’attività dell’associazione. Vigila sulla condotta degli associati rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è responsabile del registro degli associati, provvede ad aggiornarlo e vigila sul pagamento delle quote sociali. Spetta al Segretario espletare tutte le formalità necessarie per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente e i Consiglieri sullo stato dei progetti dell’Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario ha facoltà di collaborare con l‘addetto stampa per la gestione di mailing promozionali e di pubbliche relazioni; d’accordo con il Consiglio Direttivo, ha facoltà di creare appositi Comitati operativi, ognuno coordinato da un Referente.
Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario possono essere rimossi per giusta causa con delibera dei 2/3 dell’ Assemblea Ordinaria: in tal caso rimarranno in carica fino alla nomina di nuovi eletti.
Per la gestione delle attività artistiche ed editoriali è prevista la costituzione del Comitato Tecnico Artistico Editoriale.
Possono, inoltre, essere previste le seguenti figure:
- Addetto Stampa
- Addetto alle relazioni con le scuole di ogni ordine e grado
- Addetto alle relazioni AFAM e UNIVERSITA’
- Addetto alle relazioni con i Musei
- Addetto alle relazioni con altre associazioni, enti ed istituzioni
- Gruppi di studio sulla Formazione Artistica
- Referente per le attività di Formazione
- Referente per progetti Didattici ed Educativi
- Referente per attività Curatoriali ed Espositive
- Referente per attività editoriali
- Referente di coordinamento progetti
- Ricerca sponsors e finanziamenti
- Esperto costruzione sito web e relativa gestione
Art. 15 – Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, nonché il libro dei soci e il registro dei volontari.
- E’ previsto il diritto in capo ai soci di prendere visione dei libri sociali obbligatori, formulando la richiesta al Consiglio Direttivo tramite la compilazione di apposito modulo e invio tramite posta elettronica pec. Le tempistiche di evasione della richiesta saranno soddisfatte previo concordare il giorno e l’ora della messa a disposizione dei libri sociali, presso la sede legale dell’Associazione.
Articolo 16 – Organo di controllo e revisore dei conti
1. È prevista la nomina di un organo di controllo quando siamo superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
A. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
B. totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, con-tributi pubblici, ecc.): 220.000 euro;
C. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’obbligo della nomina di un organo di controllo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati.
Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell’art. 2397 C.C. (uno fra i revisori dei conti iscritti nell’apposito registro, gli altri fra gli iscritti negli albi professionali previsti da un apposito decreto del Ministro della Giustizia oppure fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche). Nel caso di organo di controllo collegiale, cioè di Collegio dei sindaci, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
I compiti dell’organo di controllo sono quelli di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell’ente e sul concreto funzionamento di questo.
L’organo di controllo deve esercitare, inoltre, il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, con particolare riguardo alle norme contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, e deve attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste da un apposito decreto del Ministro della Giustizia, come previsto dall’art. 14 sempre del Codice del terzo settore.
I componenti dell‘organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle attività dell’ente in generale o di singole attività.
2. Vige l’obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro quando sono superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
A. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
B. totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, contributi pubblici, ecc.): 2.200.000 euro;
C. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
L’obbligo della nomina di un revisore legale dei conti viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati.
L’eventuale nomina dell’Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e succ. mod., non costituisce modifica allo Statuto Sociale.
Art. 17. – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 di tutti gli associati aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
La richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo patrimoniale attivo, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva la destinazione imposta per Legge, devolvendo ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall’art. 9 del vigente D. Lgs. 117/17.
Art. 18. – Normativa applicabile. Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia nazionali che regionali – in particolare quanto previsto dal vigente D. Lgs. 117/17.
L’Associazione Culturale ARTEM DOCERE A.P.S. <codice fiscale> 90013010385
è iscritta al n° 7472 Registro Regionale E. R. delle Organizzazioni di Promozione Sociale
di cui alla L.R. n° 34/2002 e SS.MM. con Determinazione Regionale n. 15680 del 27/08/2021